Chiarimenti sulle detrazioni fiscali

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Sostituzione caldaia: detrazioni fiscali 50%, 65% (ex-55%) e nuovo “Conto termico”

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Chi sostituisce la vecchia caldaia con una nuova può scegliere se usufruire della detrazione fiscale  del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) o della detrazione fiscale del 65% (interventi di riqualificazione energetica). Vediamo le differenze e le procedure per accedervi.

(Aggiornato al: 25.10.2013)


Il nuovo Decreto Legge n. 63/2013 (convertito in Legge n. 90/2013, 3 agosto 2013) ha stabilito che a partire dal 6 giugno 2013 la detrazione fiscale del 50% (ripartita in dieci anni), prevista per le ristrutturazioni edilizie venga prorogata fino al 31 dicembre 2013, mentre la detrazione del 55% prevista per interventi di riqualificazione energetica, venga innalzata al 65% (ripartita in dieci anni), a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013, per i privati, e il 30 giugno 2014, per i condomini.

Fra i provvedimenti inclusi nella Legge di Stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri, è previsto che entrambi i bonus fiscali siano prorogati di un anno – fino al 31 dicembre 2014 – senza riduzioni di aliquota. Per seguire l’iter parlamentare di approvazione della Legge di Stabilità: sito

DETRAZIONE DEL 50% (Recupero del patrimonio edilizio)

Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% (elencati a partire da pag. 26 nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate – aggiornata a ottobre 2013), vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o pompa di calore). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

■ causale del versamento
■ codice fiscale del soggetto che paga
■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In merito alla causale del versamento va indicato: “spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. 917/1986) e Legge n. 134/2012″.

I contribuenti, a questo punto, devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi (andrà compilato l’apposito campo nel Modello 730/2014 redditi 2013 – pp. 43-49 “Istruzioni per la compilazione“). Non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la “dichiarazione di conformità” rilasciata dall’installatore.

BONUS MOBILI: Detrazione 50%
Può essere utile sapere che per i contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio – come nel caso di sostituzione della caldaia, considerato intervento di “manutenzione straordinaria” – c’è l’opportunità di usufruire anche di una detrazione del 50% sull’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per forni, per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (per una spesa massima di 10.000 €). Per le tipologie di mobilio ammesse e le procedure per richiedere la detrazione, si può consultare una “mini-guida” oppure le pp. 15-23 della Circolare Agenzia Entrate 29/E del 18.09.2013
DETRAZIONE DEL 65% (Riqualificazione energetica)

Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione (con valvole termostatiche) o caldaie a biomassa (nel caso specifico della caldaia a biomassa, l’intervento deve avvenire nell’ambito della riqualificazione globale dell’edificio, non della singola unità immobiliare:  si veda FAQ 42 dell’ENEA), l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%), con scadenza 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari) e 30 giugno 2014, per i condomini.

Si ricorda, a tale proposito, che per rientrare nell’aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero fa fede la data del bonifico, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.

Riguardo alle valvole termostatiche per le caldaie a condensazione, il D.M. 19.02.2007 e s.m.i. all’art. 9, comma 1, lettera b) stabilisce che vanno installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
Un ulteriore aspetto tecnico da ricordare: è esclusa dalla detrazione del 65% la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (si veda il punto 3.4 della Circolare n. 36 del 31.05.2007 dell’Agenzia delle Entrate).

Nel caso delle pompe di calore, nel Decreto n. 63/2013 del 4 giugno erano state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 hanno potuto tuttavia continuare a usufruire del 55% (il nuovo Decreto-Legge  non aveva abrogato il comma del D.L. n. 83/2012, che prorogava il 55% fino al 30 giugno 2013). In base al Decreto Legge del 4 giugno 2013, dal 1 luglio 2013 per le pompe di calore sarebbero restate come uniche opzioni la detrazione del 50% (in tal caso, bisogna possedere un titolo edilizio abitativo), oppure la nuova forma di incentivo statale denominato “Conto termico“.
Dal 4 agosto 2013,
con la conversione in Legge del decreto, che inizialmente le ha escluse, le pompe di calore rientrano fra gli interventi ammessi alla detrazione del 65%. L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito a tale proposito con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013  che possono rientrare nella detrazione del 65% gli interventi d’installazione di pompe di calore pagati a partire dal 6 giugno 2013.

DOCUMENTAZIONE PER IL 65%

A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per caldaie a condensazione o pompe di calore, è necessario trasmettere all’ENEA il cosiddetto “Allegato E” (entro 90 giorni dalla fine dei lavori); si tratta di una scheda descrittiva, compilabile dall’utente, relativa all’intervento effettuato.
Riguardo alla compilazione dell’Allegato E da parte di un privato cittadino (es. i dati da indicare circa il risparmio energetico previsto) si veda la FAQ n. 56 dell’ENEA ed il calcolo a cui essa rimanda.
Nel caso della caldaia a condensazione (o della pompa di calore) va barrato il comma 347 e compilata la parte “Climatizzazione invernale” (l'”Allegato E” è scaricabile all’interno del portale, dopo la registrazione). La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l’apposito sito webfinanziaria 2013“.
Ricordiamo che per caldaie a condensazione (e per le pompe di calore) di potenza inferiore a 100 kW non è necessaria l’asseverazione di un tecnico, poiché è sufficiente conservare il certificato del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche.

Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per caldaia a condensazione (o pompa di calore), si indicherà: “Intervento di risparmio energetico – detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, comma 347 Legge 296/2006.

Per approfondimenti sul 65%, si veda l’apposita guida (aggiornata a settembre 2013) ed il sito dedicato.

IVA PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE 

Si ricorda che, in generale, per la sostituzione della caldaia c’è il regime di IVA agevolata al 10%. Per il calcolo scorporato corretto che va fatto, si vedano pp. 20-21 della Guida dell’Agenzia delle Entrate, oppure, come ulteriore esemplificazione,  l’articolo del Sole 24 ORE  “Due le aliquote sul costo della caldaia“.
(Il riferimento normativo all’IVA agevolata 10% è contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999, e ribadito nella Circolare ministeriale del 7 aprile 2000, n.71/E al punto 4).

(A cura di A.M. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )


CONTATTI PER CHIARIMENTI SULLE DETRAZIONI FISCALI 

Tabella di sintesi:

Tipo intervento Ammontare detrazione Approfondimenti
Sostituzione della vecchia caldaia con una:
– di tipo tradizionale;
– a condensazione;
– a biomassa;
pompa di calore.Scadenza: 31 dicembre 2013
Proroga fino al 31 dicembre 2014
(prevista dal Disegno della Legge di Stabilità)
50% *
in 10 anni*(in aggiunta, possibilità di ulteriore
50% bonus mobili
mini-guida Agenzia delle Entrate)
Guida
Agenzia Entrate (ottobre 2013)
Sostituzione della vecchia caldaia con una a:
– condensazione;
– biomassa (riferito solo ad interventi di riqualificazione globale dell’intero edificio, non a singola unità immobiliare – comma 344);
pompa di calore.Scandenza:
31 dicembre 2013 per i privati
30 giugno 2014 per i condomini
Proroga fino al 31 dicembre 2014 (prevista dal Disegno della Legge di Stabilità) 
dal 6 giugno 201365%
in 10 anni
Guida
Agenzia Entrate (settembre 2013)

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